Prodotti di panetteria con aggiunta di carbone vegetale: nota del Ministero

In Varie il

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Il Ministero della Salute, il 22 dicembre 2015 ha diffuso la nota 47415, indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”, ossia un pane realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale/carbone attivo, commercializzato con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”.

Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) e/o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.

Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo.

Se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
In particolare nell’allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale”. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.

Questi i chiarimenti contenuti nella nota 47415 del 22 dicembre 2015:

è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E) non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18,Legge 580/67) non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.


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