Richiamato il salume “Coppa di testa” per contaminazione da Listeria Monocytogenes.

In Varie il

Allerta per contaminazione da Listeria Monocytogenes nei prodotti del Salumificio Monsano Srl di Monsano (AN) e supermercati Coop e Simply, questi ultimi hanno ritirato dagli scaffali il salume cotto e insaccato “Coppa di testa”. Come si legge dai comunicati dal Ministero e delle catene dei supermercati sopracitati, si tratta di quattro lotti per Simply e di un lotto per Coop. Il prodotto contaminato è denominato “Coppa di Testa”, i lotti ritirati sono il n. 51209 con scadenza 09/01/2016, n°60111 con scadenza 11/02/2016, n°60112 con scadenza 12/02/2016, n°60118 con scadenza 18/02/2015 e n° 60126 con scadenza 26/02/2016.

 

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Le autorità competente dopo i sopralluoghi effettuati presso il salumificio Monsano hanno sospeso l’attività produttiva dello stabilimento e la vendita di tutte le tipologie di alimenti, in quanto la Listeria monocytogenes è un germe che contamina l’ambiente e, pertanto, anche gli altri prodotti dello stabilimento potrebbero essere a rischio.

 

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Per maggiori informazioni sulla Listeria monocytogenes potete chiamare i nostri uffici al num. 393/8048687.


Corso di formazione per addetti alle emergenze antincendio Rischio Basso

In Varie il

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Ambiente&Sicurezza S.C.  è lieta di presentare il corso di formazione per gli addetti alle emergenze antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 per tutte le attività lavorative rientranti nei gradi di rischio basso. Il corso si terrà presso i nostri uffici siti in Via Gargana, 40 a Viterbo nella giornata del 18/02/2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il docente sarà l’Ing. Mari Fausto.

Attività a rischio incendio basso (4 ore):

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

A chi è rivolto il corso?

Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati designati dal Datore di Lavoro a ricoprire il ruolo di Addetti alla Prevenzione Incendi.

Il corso antincendio ha un aggiornamento?

Si, prevede un aggiornamento periodico imposto dal D.Lgs. 81/08 art. 37. I contenuti e la durata dell’aggiornamento sono stati specificati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la circolare del 23 feb. 2011 n.5987.

Rischio basso: 2 ore

Valutazione e rilascio dell’attestato:

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal corso, viene effettuata una verifica di apprendimento mediante test-out.

L’attestato di frequenza, riconosciuto a livello nazionale, viene rilasciato al discente conseguentemente all’esito positivo della verifica di apprendimento.

Per iscrizioni e info su costi e modalità di erogazione si prega di contattare la nostra segreteria al mobile 393/8048687 Dott. Calevi Ramona, oppure scrivendo alla nostra E-mail ambientesicurezza.vt@hotmail.com.


Sicurezza sul lavoro: Formazione generale e specifica dei lavoratori a rischio basso

In Varie il

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Ambiente e Sicurezza S.C. è lieta di presentare il 1° corso 2016 in materia di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro, il corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. 81/07 (ex 626/94) e disciplinato nei contenuti dall’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda.

La formazione, secondo l’Accordo consenti ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione ed i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi. La formazione consente altresi’ di conoscere, nel dettaglio i rischi specifici per la propria mansione/comparto lavorativo ed i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute sul posto di lavoro.

L’obiettivo che ci prefissiamo è quello di fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro e dell’ambiente ove opera il lavoratore; conoscendo l’utilizzo delle macchine/attrezzature e delle conseguenti misure cautelative.

La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (auto individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio, sensibilizzazione del lavoratore) e fornire conoscenze sulla tipologia e sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali: D.P.I. .

 

Il corso comprende una parte di “Formazione Generale”:

Concetto di rischio.
Concetto di danno.
Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione.
Organizzazione delle prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni
per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza
, controllo e assistenza

 

E una parte di “Formazione Specifica”:

  1. Rischi infortuni.
  2. Meccanici generali.
  3. Elettrici generali.
  4. Macchine.
  5. Attrezzature.
  6. Cadute dall’alto.
  7. Rischi da esplosione.
  8. Rischi chimici, Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri.
  9. Etichettatura.
  10. 10. Rischi cancerogeni.
  11. 11. Rischi biologici.
  12. Rischi fisici, Rumore.
  13. Rischi fisici, Vibrazione.
  14. Rischi fisici, Radiazioni.
  15. Rischi fisici, Microclima e illuminazione.
  16. Videoterminali.
  17. DPI.
  18. Organizzazione del lavoro.
  19. Ambienti di lavoro.
  20. Stress lavoro-correlato.
  21. Movimentazione manuale carichi.
  22. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
  23. Segnaletica.
  24. Emergenze.
  25. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
  26. Procedure esodo e incendi.
  27. Procedure organizzative per il primo soccorso.
  28. Incidenti e infortuni mancati.
  29. Altri Rischi.

 

Saranno utilizzate metodologie di approccio al discente, di discussione in aula (brainstorming) e privilegiate metodiche di apprendimento e insegnamento interattive basate sul problem solving e applicate a simulazioni di situazioni di lavoro quotidiano, si discuterà dei vari processi di valutazione e comunicazione legati al concetto di prevenzione, anche con la proiezione in aula di video formativi.

Il corso si terrà il giorno 24 Febbraio presso la nostra sala corsi sita in Via Gargana Augusto, n°40 – in Viterbo, il docente accreditato è il Dott. Franceschini Simone Tecnico della Prevenzione – Project Engineer.

Al termine della giornata di formazione e al conseguente superamento del test-out, verrà rilasciato un attestato di frequenza firmato da professionista accreditato e rilasciato da ente bilaterale – EFEI. L’attestato ha una valenza di cinque (5) anni ed è riconosciuto a livello nazionale.

 

Per maggiori informazioni, per richiedere l’inscrizione al corso o semplicemente per una visita della nostra struttura, potete contattare la nostra segreteria al num. mobile. 393.804.8687, mezzo email: ambientesicurezza.vt@hotmail.com o visitando il nostro sito www.ambientesicurezzasc.it .

 

 

 


Nuovo corso di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare – Sistema HACCP

In Varie il

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Ambiente & Sicurezza S.C. è lieta di presentare il 3° corso di formazione 2016 in materia di igiene e sicurezza alimentare – HACCP per personale alimentarista che manipola alimenti.

Il corso che si terrà il giorno 16 Febbraio 2016 presso il nostro studio, è conforme ai requisiti del Regolamento del Parlamento Europeo n. 852/04; Reg. CE. N°178/02; D.G.R. Lazio 03/11/09, n° 825.

Sedi di svolgimento:

Ambiente e Sicurezza s.c. Via Gargana, 40 – 01100 Viterbo (VT).

Temi Trattati:

  • Sistema HACCP (compiti e funzioni).
  • Pulizia e disinfezione.
  • Microbiologia alimentare.
  • Rilevamento non conformità e controllo visivo.
  • Tracciabilità degli alimenti.
  • CE 1169/2011 Etichettatura e Allergeni.
  • Norme igienici basilari per la lotte agli insetti infestanti e roditori.
  • Igiene delle strutture, delle attrezzature e personale.

Perché partecipare:

Per acquisire una generale conoscenza sui principi di igiene alimentare, per conoscere il quadro normativo di riferimento, ed in particolare i propri obblighi e responsabilità, per saper individuare i punti critici di rischio del proprio ciclo di lavoro e gli specifici fattori di rischio, nonché i punti critici di controllo utilizzando la metodologia HACCP. Particolare attenzione sarà rivolta al tema degli allergeni e alla tracciabilità degli alimenti secondo le nuove normative ed i nuovi regolamenti.

Docenti: La docenza dei corsi è affidata al Dott. Taddeucci Massimiliano, biologo qualificato ed esperto in HACCP Safety.

Titolo rilasciato: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.

Per la partecipazione al corso è possibile scaricare l’apposito modulo di iscrizione nella sezione “formazione” o contattare la nostra segreteria al numero 393.804.8687 Dott. ssa Calevi Ramona.

 


Nuovo corso HACCP – Formazione per alimentaristi

In Varie il

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Ambiente & Sicurezza S.C. è lieta di presentare il 2° corso di formazione 2016 in materia di igiene e sicurezza alimentare – HACCP per personale alimentarista che manipola alimenti.

Il corso che si terrà nel mese di Febbraio 2016 presso il nostro studio, è conforme ai requisiti del Regolamento del Parlamento Europeo n. 852/04; Reg. CE. N°178/02; D.G.R. Lazio 03/11/09, n° 825.

Sedi di svolgimento:

Ambiente e Sicurezza s.c. Via Gargana, 40 – 01100 Viterbo (VT).

Temi Trattati:

  • Sistema HACCP (compiti e funzioni).
  • Pulizia e disinfezione.
  • Microbiologia alimentare.
  • Rilevamento non conformità e controllo visivo.
  • Tracciabilità degli alimenti.
  • CE 1169/2011 Etichettatura e Allergeni.
  • Norme igienici basilari per la lotte agli insetti infestanti e roditori.
  • Igiene delle strutture, delle attrezzature e personale.

Perché partecipare:

Per acquisire una generale conoscenza sui principi di igiene alimentare, per conoscere il quadro normativo di riferimento, ed in particolare i propri obblighi e responsabilità, per saper individuare i punti critici di rischio del proprio ciclo di lavoro e gli specifici fattori di rischio, nonché i punti critici di controllo utilizzando la metodologia HACCP. Particolare attenzione sarà rivolta al tema degli allergeni e alla tracciabilità degli alimenti secondo le nuove normative ed i nuovi regolamenti.

Docenti: La docenza dei corsi è affidata al Dott. Taddeucci Massimiliano, biologo qualificato ed esperto in HACCP Safety.

Titolo rilasciato: Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.

 

Per la partecipazione al corso è possibile scaricare l’apposito modulo di iscrizione nella sezione “formazione” o contattare la nostra segreteria al numero 393.804.8687 Dott. ssa Calevi Ramona.

 

 


Corso di formazione antincendio rischio alto, medio e basso

In Varie il

 

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Ambiente&Sicurezza S.C.  eroga corsi di formazione per l’addetto antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 per tutte le attività lavorative rientranti nei gradi di rischio elevato, medio e basso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio (16 ore):

  • Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR 175/1988, e s.m.i. ;
  • Fabbriche e depositi di esplosivi;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • Impianti e laboratori nucleari;
  • Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • Attività commerciali ed espositive  con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
  • Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • Alberghi con oltre 200 posti letto;
  • Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • Uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
  • Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;.

Attività a rischio incendio medio (8 ore):

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

  • Luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 Febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n, 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;

Attività a rischio incendio basso (4 ore):

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

A chi è rivolto il corso?

Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati designati dal Datore di Lavoro a ricoprire il ruolo di Addetti alla Prevenzione Incendi.

Il corso antincendio ha un aggiornamento?

Si, prevede un aggiornamento periodico imposto dal D.Lgs. 81/08 art. 37. I contenuti e la durata dell’aggiornamento sono stati specificati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la circolare del 23 feb. 2011 n.5987.

Rischio basso: 2 ore

Rischio medio: 5 ore

La frequenza dell’aggiornamento non è specificata dalla normativa, tuttavia si consiglia almeno un aggiornamento ogni 3 anni.

Valutazione e rilascio dell’attestato:

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal corso, viene effettuata una verifica di apprendimento mediante test-out.

L’attestato di frequenza, riconosciuto a livello nazionale, viene rilasciato al discente conseguentemente all’esito positivo della verifica di apprendimento.

 

Per iscrizioni e info su costi e modalità di erogazione si prega di contattare la nostra segreteria al mobile 393/8048687 Dott. Calevi Ramona, oppure scrivendo alla nostra E-mail ambientesicurezza.vt@hotmail.com.

 


Corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme mobili elevabili – PLE (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

In Varie il

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, specificando i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, i requisiti di validità della formazione e le caratteristiche e periodicità dei corsi di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione.

Ambiente&Sicurezza S.C. organizza un corso per conduzione di piattaforme aeree (PLE), con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo in sicurezza di questa attrezzatura nei lavori in quota.

Obiettivo del corso è di rendere il lavoro in quota sicuro ed efficace, lo staff di Ambiente&Sicurezza S.C. garantisce al datore di lavoro, nonché all’utilizzatore, una formazione mirata volta ad assicurare il corretto utilizzo della macchina.

Il corso ha una durata minima di 12 ore, è rivolto agli addetti alla conduzione delle piattaforme aeree elevabili (PLE), è conforme ai contenuti del punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e consente, previo superamento di una verifica finale, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso delle piattaforme elevabili (PLE).

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Ritirato lotto di Farina Conad: contiene micotossine oltre i limiti

In Varie il

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Attenzione alla farina di mais: la catena di supermercati Conad ha infatti ritirato dagli scaffali le confezioni da un chilo Farina di mais Bramata con codice EAN 8003170025066.

Il lotto incriminato è stato prodotto per Conad da “Molino Nicoli SpA – Via Locatelli, 6 – Costa di Mezzate (BG)” e scade il 28/08/2018. Dagli esami, come riporta il sito della catena, è stata riscontrata una non conformità (presenza di micotossina in quantità minima ma lievemente superiore ai parametri stabiliti). Si tratta di sostanze prodotte da funghi patogeni e in grado di produrre effetti tossici cronici e acuti nell’uomo. Per questo e al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, Conad invita i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.


Il comportamento del lavoratore come causa sopravvenuta

In Varie il

5. Comportamento del lavoratore come causa sopravvenuta
(Cass. pen., sez. 4, n° 50070 del 21/12/15)
Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.
Sentenza 50070 del 2015

4. Lavoratore alla guida di un muletto
(Cass. pen., sez. 4, n° 31229 del 17/07/15)
E’ concorrente nel delitto, per la violazione delle norme di prudenza, diligenza e di prevenzione degli infortuni, il lavoratore dipendente che, alla guida di un mezzo privo di idoneo posto di manovra e senza la presenza di incaricati alle segnalazioni, in condizioni di precaria visibilità e, quindi, di estrema pericolosità, investe una persona causandogli lesioni. Il lavoratore, infatti, pur non potendo ingerirsi nell’organizzazione aziendale, ha l’obbligo di rifiutarsi di operare in simili condizioni di estremo rischio per la sicurezza collettiva, con la conseguenza che l’accettazione del rischio connesso all’esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l’inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati.
Sentenza 31229 del 2015

3. Responsabilità del lavoratore
(Cass. pen., sez. 4, n° 11579 del 25/03/10)
La funzione delle misure di prevenzione non è solo quella di evitare condizioni pericolose sulle quali il lavoratore non può interferire (per es. esposizioni nocive o situazioni insidiose non conoscibili dal dipendente) ma anche quella di evitare le conseguenze degli errori dei lavoratori dovuti alle più svariate ragioni (inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc.). Non c’è concorso di colpa del lavoratore in caso di violazione, da parte di altre persone, di norme per prevenire le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi (ad esempio se il lavoratore che opera in altezza e non è stato munito delle cinture di sicurezza, pone un piede in fallo per disattenzione, o se, sempre per disattenzione, quindi per una condotta negligente, viene a contatto con un meccanismo in movimento non protetto).
La norma di prevenzione è stata formata proprio con l’ulteriore finalità di evitare le conseguenze delle condotte negligenti o imprudenti dei lavoratori; condotte che dunque non hanno efficacia parzialmente scusante, sia pure ai soli fini civilistici, su chi è tenuto a garantire la sicurezza. E ciò anche se il lavoratore ha acconsentito a lavorare in situazione di pericolo, in considerazione dell’indisponibilità del diritto alla salute.
Ma poiché gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori, il loro concorso di colpa non può essere escluso, pur in presenza di una condotta colposa di chi deve garantirne la sicurezza. Si tratta dunque di stabilire i limiti di questa responsabilità concorrente, che si individuano se è presente una condotta del lavoratore non solo negligente o imprudente, ma che consente di affermare che questi ha travalicato dalla mera esecuzione delle sue mansioni (ad esempio se ha volontariamente trasgredito alle disposizioni del datore di lavoro, o adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro).
Sentenza 11579 del 2010

2. Comportamento imprudente ed abnorme del lavoratore
(Cass. pen., sez. 4, n° 7267 del 23/02/10)
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41 e. 2, c.p.) quando è riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentano i caratteri di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
Può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare. Un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime dì esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.
Sentenza 7267 del 2010

1. Astensione da attività pericolose
(Cass. pen., sez. 4, n° 14437 del 2/04/09)
Nello svolgimento di attività potenzialmente rischiose, è obbligo dell’agente adottare le modalità meno pericolose. E se non è possibile individuare o attuare tali modalità la conseguenza non è quella di legittimare l’uso delle modalità pericolose e di esonerare l’agente da responsabilità per i fatti dannosi cagionati, ma quella dell’insorgere dell’obbligo di astensione dallo svolgimento di quella attività.
Sentenza 14437 del 2009

 

avvocati


Prodotti di panetteria con aggiunta di carbone vegetale: nota del Ministero

In Varie il

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Il Ministero della Salute, il 22 dicembre 2015 ha diffuso la nota 47415, indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”, ossia un pane realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale/carbone attivo, commercializzato con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”.

Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) e/o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.

Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo.

Se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
In particolare nell’allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale”. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.

Questi i chiarimenti contenuti nella nota 47415 del 22 dicembre 2015:

è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E) non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18,Legge 580/67) non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.